Il Giudice minorile ha stabilito che il tutore può continuare ad accompagnare e sostenere il neomaggiorenne nel suo percorso di inclusione sociale e autonomia, purché ne venga fatta richiesta.
Nell’ambito della decisione sulla prosecuzione del percorso di integrazione avviato da un minore straniero non accompagnato in seguito al compimento della sua maggiore età (c.d. decreto di prosieguo amministrativo ex art. 13 Legge 47/2017), il Tribunale dei Minorenni di Messina ha precisato che la tutrice può continuare ad accompagnare e sostenere il neomaggiorenne nel suo percorso di inclusione sociale e autonomia.
Tale decisione è stata determinata dal fatto la tutrice del minore straniero non accompagnato, quando il ragazzo era ancora minorenne, aveva manifestato la disponibilità ad accompagnare il giovane nel percorso di inclusione sociale e autonomia anche dopo il compimento della maggiore età ed è subordinata al fatto che il ragazzo, da neomaggiorenne, ne faccia richiesta.
Il Giudice minorile ha precisato che “lo svolgimento della c.d. tutela sociale non comporta l’assunzione della rappresentanza legale del neomaggiorenne alle determinazioni del quale è comunque subordinata la decisione di accettare la disponibilità manifestata dal suo precedente tutore di continuare ad accompagnarlo e sostenerlo nel percorso di inclusione sociale e autonomia” e ha espresso quindi il proprio nulla osta “allo svolgimento, da parte della persona che già era tutore del minore, di attività di supporto al giovane nel percorso di inserimento socio-culturale, subordinatamente alla volontà dello stesso”.
La figura del c.d. “tutore sociale” è oggetto della sperimentazione sostenuta dagli enti promotori dell’iniziativa Never Alone[1] e avviata a marzo 2020 in 3 Regioni da parte di 16 enti: Coop. Soc. Fo.Co. Onlus, Accoglierete, Centro Studi Penc, Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus, Coop. Sociale Oxfam Intercultura, Istituto Opera Don Calabria (Sicilia), Coop. Sociale Oxfam Intercultura, Oxfam Italia, Associazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati della Regione Toscana, Centro Nazionale per il Volontariato, Centro studi Sagara, Gruppo Cooperativo Co&So (Toscana), Coop. Sociale Esserci, Associazione Frantz Fanon, Fiordaliso – Rifugiati in rete, Cambeleche, Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus (Piemonte).
Per “tutore sociale” si intende quel tutore-quella tutrice che, allo scadere del proprio mandato legale coincidente con il compimento della maggiore età del ragazzo o della ragazza, continua a svolgere un ruolo importante nel suo percorso di inserimento sociale. La sperimentazione, in fase di conclusione, mirava a sostenere i tutori e le tutrici volontari nella delicata fase di transizione verso la maggiore età dei minorenni in tutela dando loro strumenti operativi e supporto utili ad affrontare il “mondo degli adulti”. La citazione del “tutore sociale” nel decreto di proseguo amministrativo, come figura, ma anche con il nome e cognome della persona che svolgerà tale ruolo, rappresenta un importante riconoscimento formale, di cui i tutori e le tutrici che hanno partecipato alla sperimentazione avevano richiesto.
In Piemonte e Sicilia, è altresì oggetto di sperimentazione l’abbinamento tra neomaggiorenni, che non hanno avuto un tutore volontario durante la minore età, e persone che hanno frequentato il corso di formazione per tutori volontari, ma che non sono ancora state chiamate da parte del Giudice minorile a svolgere tale ruolo.
[1] L’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile” s’inserisce nel quadro del programma europeo EPIM “Never Alone – Building our future with Children and youth arriving in Europe” ed è sostenuta da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.